1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali, di seguito denominato «Comitato», costituito:
a) da un rappresentante del Ministero della salute;
b) dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari e dal presidente dell'Ordine nazionale degli psicologi o da loro delegati;
c) da un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale scelto tra coloro che hanno una specifica esperienza nella realizzazione di AAA e di TAA;
d) da un operatore esperto del settore dell'handicap con esperienza specifica nella realizzazione di AAA e di TAA;
e) da un esperto di etologia;
f) da un esperto di zooantropologia;
g) dal presidente della Società italiana di scienze comportamentali applicate (SISCA) o da un suo delegato.