Art. 3.
(Comitato nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali).

      1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali, di seguito denominato «Comitato», costituito:

          a) da un rappresentante del Ministero della salute;

          b) dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari e dal presidente dell'Ordine nazionale degli psicologi o da loro delegati;

          c) da un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale scelto tra coloro che hanno una specifica esperienza nella realizzazione di AAA e di TAA;

 

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          d) da un operatore esperto del settore dell'handicap con esperienza specifica nella realizzazione di AAA e di TAA;

          e) da un esperto di etologia;

          f) da un esperto di zooantropologia;

          g) dal presidente della Società italiana di scienze comportamentali applicate (SISCA) o da un suo delegato.